Sez. 1, Sentenza n. 3293 del 19/03/1993 (Rv. 481484 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - Termini | Ricorso incidentale - Proposizione con atto a sè stante - Ammissibilità - Proposizione oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale - Inammissibilità - Impugnazione - Tempestività a norma degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - Termini
Il ricorso incidentale, ancorché l'art. 371, primo comma, cod. proc. civ. prescrive che esso debba essere proposto con l'atto contenente il controricorso, può essere proposto, non essendo detta modalità da considerare essenziale, anche con atto a sè stante, indipendentemente dalla proposizione del controricorso, ferma peraltro l'esigenza che esso sia notificato nel termine (di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale) stabilito, in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., per la proposizione del ricorso incidentale, non valendo ad escludere l'inammissibilità derivante dall'inosservanza di detto termine la circostanza che l'impugnazione sia tempestiva a norma degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., atteso che la regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza comporta che tanto l'impugnazione che si intende proporre contro parte non impugnante, quanto quella con cui si intende impugnare capi diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione, siano vincolate al canone della incidentalità di tutte le impugnazioni successive alla prima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)