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Sez. L, Sentenza n. 3738 del 29/03/1995 (Rv. 491502 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Termini, abbreviato o annuale di impugnazione - Irrilevanza - Termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. - Osservanza - Necessità.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491502-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, che è alla base del sistema adottato dal codice di rito allo scopo di eliminare la possibilità di giudicati contraddittori in una stessa causa, comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo (art. 333 cod. proc. civ.) e perciò, nel caso del ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso (art. 371 cod. proc. civ.); tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, ed ancorché proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini - l'abbreviato o l'annuale - di impugnazione. Ne consegue che è ammissibile l'impugnazione tardiva che abbia rispettato il termine di cui agli artt. 370 e 371 cit., mentre non lo è quella tempestiva ai sensi degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. che però non abbia rispettato il suddetto termine di quaranta giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)