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Sez. 1, Sentenza n. 1491 del 14/07/1965 (Rv. 312839 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CREDITORI INSINUATI - VALIDITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312839-01

FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEI CREDITORI INSINUATI - VALIDITA - LIMITI.*

L'assuntore del concordato fallimentare, se la proposta di concordato omologata non contenga alcuna clausola specifica per quanto concerne i creditori non insinuati, e tenuto al pagamento della percentuale concordataria anche a favore dei creditori anteriori all'apertura del fallimento che non abbiano presentato domanda di ammissione al passivo. E peraltro valida ed efficace la clausola di concordato omologato la quale l'assuntore limiti espressamente i propri obblighi al pagamento dei creditori gia ammessi al passivo fallimentare, con esclusione di quelli non insinuati. Solo in Sede di opposizione alla proposta di concordato puo essere contestata dal creditore non insinuato quale interessato, ai sensi dell'art 129 lf la liceita di una clausola della proposta che leda i suoi diritti alla par conditio creditorum' ma passata in giudicato la sentenza di omologazione che tale clausola contenga, questa rimane pienamente operativa ed efficace anche nei confronti del creditore non insinuato. (Conf. 1080/63, 1462/63, 1988/64).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)