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Sez. 1, Sentenza n. 5391 del 17/03/2004 (Rv. 571247 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Obblighi - Limitazione convenzionale, accolta nella sentenza di omologazione, ai solo crediti ammessi al passivo - Pretese avanzate da creditori non ammessi - Legittimazione passiva dell'assuntore - Esclusione - Legittimazione passiva del fallito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571247-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE

In tema di concordato fallimentare, ove gli obblighi dell'assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita nella sentenza di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, l'assuntore medesimo devesi ritenere privo di legittimazione passiva nei confronti della pretesa avanzata dal creditore non insinuato al passivo, la quale, dopo la omologazione del concordato con sentenza passata in giudicato - non essendo più ammissibile la contestazione della liceità di una clausola della proposta, che il creditore assuma lesiva della "par condicio creditorum" - può essere fatta valere nei soli confronti del fallito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 128, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 128, Legge Falliment. art. 129, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)