Sez. L, Ordinanza n. 13237 del 19/05/2025 (Rv. 675567-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Assegno ordinario di invalidità - Diversità delle conclusioni dei CTU nominati in giudizi distinti - Violazione del giudicato - Esclusione - Ragioni. PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE - In genere.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., la diversità delle conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio per la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidità, rispetto a quelle del CTU nominato in altro procedimento che aveva dato luogo al riconoscimento di tale assegno, non consente di ravvisare alcuna violazione di giudicato se prospettata in relazione a stati patologici la cui valutazione è ex se variabile nel tempo, e per i quali può dunque escludersi la sovrapponibilità del quadro clinico accertato dai due consulenti.
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)