Sez. L, Sentenza n. 30828 del 02/12/2024 (Rv. 672953-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ambito di cognizione - Carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti della prestazione - Verifica anche dopo l'omologa - Ammissibilità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
Nel procedimento disciplinato dall'art. 445-bis c.p.c., l'ambito di cognizione del giudice è limitato all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie; l'eventuale carenza dei presupposti processuali, delle condizioni dell'azione o degli altri requisiti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale può essere eccepita dall'INPS pure nel giudizio promosso dall'interessato ex art. 442 c.p.c., anche dopo l'omologa del decreto non contestato, senza che alcun giudicato possa configurarsi sulla proponibilità e procedibilità dell'azione o sugli altri requisiti della prestazione.
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)