Sez. 1, Sentenza n. 5523 del 19/03/2015 (Rv. 634736 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita - Facoltà per il curatore di sciogliersi ex art. 72 legge fall. - Esperibilità - Condizioni - Pendenza del contratto alla data del fallimento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto non compiutamente eseguito, prevista dall'art. 72 legge fall., presuppone che il contratto medesimo sia ancora pendente alla data di dichiarazione del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione impugnata atteso che, anteriormente alla dichiarazione di fallimento della promissaria acquirente, la promittente venditrice aveva esercitato il recesso dal contratto preliminare ex art. 1385, secondo comma, cod. civ., sicché questo non poteva ritenersi ancora pendente, con conseguente impossibilità per il curatore di sciogliersene).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)