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Sez. 1, Sentenza n. 10101 del 23/09/1995 (Rv. 494100 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita - Risoluzione - Giudizio - Pendenza prima della dichiarazione di fallimento del promissario acquirente - Curatore - Facoltà di sciogliersi dal contratto - Esercizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494100-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

Al curatore fallimentare è consentito esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto, a norma dell'art. 72, secondo comma, legge fall., anche quando, dichiarato il fallimento del promissario acquirente, sia ancora pendente il giudizio di risoluzione del contratto preliminare di vendita, promosso dall'altro contraente prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)