Sez. L, Sentenza n. 2114 del 05/05/1989 (Rv. 462693 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - LAVORATORE AMMALATOSI DOPO SESSANTA GIORNI DALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER EFFETTO DELLA MESSA IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - LAVORATORE AMMALATOSI DOPO SESSANTA GIORNI DALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PER EFFETTO DELLA MESSA IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - SUSSISTENZA.*
In dipendenza dell'equiparazione, ai fini dell'assistenza sanitaria, dei periodi d'integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa, espressamente sancita dall'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164, la sospensione dal lavoro con il beneficio del trattamento d'integrazione salariale non determina la sospensione del rapporto di lavoro quale considerata dagli artt. 7 e 30 del C.C.n.L. 3 gennaio 1939 in materia di trattamento di malattia. Pertanto, l'indennità di malattia - rientrando nella nozione di assistenza sanitaria (come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 619 del 1987) - spetta anche al lavoratore ammalatosi dopo sessanta giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa per effetto della messa in cassa integrazione guadagni. (Conf 4999/88, mass n 459804; (Conf 1333/88, mass n 457489; (Conf 6842/87, mass n 455038).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)