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Sez. L, Sentenza n. 1333 del 08/02/1988 (Rv. 457489 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL LAVORO DI UN OPERAIO DELL'INDUSTRIA CON IL BENEFICIO DEL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE SALARIALE - TRATTAMENTO MUTUALISTICO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457489-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL LAVORO DI UN OPERAIO DELL'INDUSTRIA CON IL BENEFICIO DEL TRATTAMENTO D'INTEGRAZIONE SALARIALE - TRATTAMENTO MUTUALISTICO - SUSSISTENZA.*

In dipendenza dell'equiparazione, ai fini del diritto alla assistenza sanitaria, dei periodi d'integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa, espressamente sancita dall'art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164 ma implicitamente stabilita già dalla legge (artt. 2 e 3) 8 agosto 1972 n. 464, la sospensione del lavoro di un operaio dell'industria con il beneficio del trattamento d'integrazione salariale non determina la sospensione del rapporto di lavoro quale considerata dagli artt. 7 e 30 del C.C.n.L. 3 gennaio 1939 in materia di trattamento mutualistico di malattia degli operai dell'industria. Pertanto, l'operaio assistito dalla cassa integrazione guadagni, il quale, al termine del trattamento d'integrazione salariale, non possa lavorare a causa di malattia, ha diritto alla relativa indennità ancorché la malattia sia insorta dopo la scadenza dei due mesi successivi a detto termine. (Conf 6842/87, mass n 455038; (Conf 2492/84, mass n 434505).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 03/01/1939 num. 7, Contr. Coll. 03/01/1939 num. 30, Legge 23/06/1964 num. 433 art. 3, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)