Sez. 3, Sentenza n. 420 del 19/01/1987 (Rv. 450160 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - TERMINE DI DIECI GIORNI PER DETTO AUMENTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTE DOPO L'INCANTO - TERMINE DI DIECI GIORNI PER DETTO AUMENTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
Nell'esecuzione forzata immobiliare, l'aumento di sesto - che costituisce una fase ulteriore dell'individuazione dello aggiudicatario, attraverso il proseguimento dell'incanto con le forme della vendita senza incanto segna una particolare modalità di svolgimento del processo esecutivo ed il termine di dieci giorni, entro il quale tale aumento deve esser fatto (art. 584 cod. proc. civ.), collocandosi nell'interno del processo, assume natura processuale, con la conseguenza che lo stesso è soggetto alla sospensione prevista per il periodo feriale dalla legge n. 742 del 1969.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)