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Sez. 3, Sentenza n. 68 del 11/01/1989 (Rv. 461305 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER LA ISTANZA - IN GENERE - TERMINE FISSATO DALL'ART. 501 COD. PROC. CIV. - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461305-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER LA ISTANZA - IN GENERE - TERMINE FISSATO DALL'ART. 501 COD. PROC. CIV. - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ.*

Il termine dilatorio per la presentazione di istanza di assegnazione o vendita del bene pignorato, fissato dall'art. 501 cod. proc. civ. in dieci giorni dal pignoramento, e la cui inosservanza, traducendosi nella carenza (temporanea) del potere del creditore di compiere l'atto, determina Invalidità dell'istanza e dei successivi in relazione alla funzione di tutela dell'esecutato, assicurata da dato termine, Atti e provvedimenti esecutivi (senza che rilevi la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia fissato la comparizione dopo la scadenza del termine medesimo), è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, tenuto conto che tale sospensione riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli Atti esecutivi). (V 420/87, mass n 450160; (V 4841/86, mass n 447539).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 501, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)