Sez. L, Sentenza n. 5352 del 16/03/2004 (Rv. 571221 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Deduzione in sede di legittimità - Produzione di documenti al fine di provare il giudicato - Inammissibilità - Sopravvenienza del giudicato rispetto alla conclusione del giudizio di merito - Irrilevanza.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
L'eccezione di giudicato esterno sollevata in sede di legittimità non autorizza la parte che deduca la sussistenza del giudicato a produrre la relativa documentazione, ostandovi il disposto dell'art. 372 cod. proc. civ., che consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e la nullità della sentenza impugnata, e ciò anche se il giudicato sia intervenuto dopo la conclusione del giudizio di merito, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto allo schema adottato per il processo di cassazione, non compatibile con attività di istruzione probatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)