Sez. 5, Sentenza n. 3925 del 18/03/2002 (Rv. 553108 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Risultanza del giudicato dagli atti prodotti nel giudizio di merito - Necessità - Produzione di documenti relativi al giudicato in sede di giudizio di cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Sopravvenienza del giudicato dopo la proposizione del ricorso o del controricorso - Irrilevanza.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, anche d'ufficio, a condizione che esso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito, poiché la produzione di documenti relativi al giudicato esterno in sede di giudizio di cassazione è in radice preclusa dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza impugnata. La sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso non può comportare deroga al citato art. 372 cod. proc. civ., né autorizzare dubbi sulla costituzionalità della norma, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto allo schema adottato per il processo di legittimità, non compatibile con attività di istruzione probatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)