Sez. 3, Sentenza n. 3456 del 28/12/1973 (Rv. 367455 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - DIES INTERPELLAT PRO HOMINE - TERMINE NON ESSENZIALE - TERMINE DI TOLLERANZA - DECORRENZA - COSTITUZIONE IN MORA - DIFFIDA AD ADEMPIERE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - DIES INTERPELLAT PRO HOMINE - TERMINE NON ESSENZIALE - TERMINE DI TOLLERANZA - DECORRENZA - COSTITUZIONE IN MORA - DIFFIDA AD ADEMPIERE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Deve considerarsi definitivo e non piu temporaneo l'inadempimento del debitore qualora, dopo la scadenza del termine non essenziale, sia trascorso un lasso di tempo cosi lungo da apparire eccedente la durata del ritardo normalmente tollerabile. In tal caso la Costituzione in mora non e piu necessaria e tanto meno occorre che il creditore compia le formalita di cui all'art 1454 cod civ (diffida ad adempiere).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)