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Sez. 2, Sentenza n. 52 del 10/01/1976 (Rv. 378675 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - RITARDO NELLA CONSEGNA - MORA DEL VENDITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378675-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - RITARDO NELLA CONSEGNA - MORA DEL VENDITORE - CONDIZIONI.*

Il ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione di consegna di un immobile non da luogo a mora - e, percio, non puo costituire causa di responsabilita per danni - se sia mancata, da parte del creditore, intimazione al debitore o richiesta allo stesso rivolta per iscritto. (V 3456/73, mass n 367455; 962/72, mass n 357248).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)