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Sez. 1, Sentenza n. 6106 del 07/07/1997 (Rv. 505782 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione al coniuge non affidatario dei figli e comproprietario dell'immobile - Ammissibilità - Limiti - Configurarsi dell'assegnazione come componenti in natura dell'obbligo al mantenimento - Necessità.
Stato
decisa il 1997-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505782-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario dei figli minori (e, quindi, al di fuori del caso contemplato dall'art. 155, comma quarto cod. civ.), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell'obbligo al mantenimento dell'uno a favore dell'altro (nella specie, la S.C. ha così confermato la decisione del giudice del merito che, pronunziata la separazione, aveva lasciato che della casa, di proprietà comune ad entrambi i coniugi, continuasse a goderne la moglie, in considerazione del fatto che l'immobile era "ragionevolmente" indivisibile, sia per struttura e ridotte dimensioni, sia per l'acuta conflittualità tra i coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)