Sez. 1, Sentenza n. 8699 del 24/08/1990 (Rv. 469040 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DEI FIGLI - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DEI FIGLI - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare (nella specie, oggetto di cousufrutto per quote uguali dei coniugi ed appartenente in nuda proprietà ad uno di essi) può essere assegnata dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario di figli minori (e quindi all'infuori del caso contemplato dall'art. 155, comma quarto, cod. civ.), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in Sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell'Obbligo di mantenimento dell'uno in favore dell'altro. (V 901/90, mass n 465214; (V 3100/89, mass n 463227; (V 6550/87, mass n 454806; (V 6424/87, mass n 454704; (V 2838/87, mass n 451956; (V 878/86, mass n 444406; (V 1198/84, mass n 433344).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)