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Sez. 4, Sentenza n. 34985 del 14/07/2016 Cc. (dep. 18/08/2016) Rv. 267763 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE | Verifica della tempestività della richiesta - "Dies a quo" - Individuazione - Data dell'eventuale carcerazione del ricorrente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267763-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla l. n. 67 del 2014) la prova della conoscenza del provvedimento non può farsi discendere dalla data di ingresso in carcere del richiedente, in quanto la previsione di cui all'art. 94, comma primo bis, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il direttore del carcere o l'operatore penitenziario sono tenuti ad accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento che dispone la carcerazione, nonché a illustrarne, ove occorra, i contenuti, svolge una funzione di completezza informativa, ma non è idonea ad incidere sulla decorrenza dei termini, cui sia connesso l'esercizio di diritti o facoltà processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)