Sez. 1, Sentenza n. 46269 del 19/07/2012 Cc. (dep. 28/11/2012) Rv. 253972 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rigetto di istanza di revoca di misura cautelare - Omessa comunicazione ex art. 94, comma primo ter, disp. att. cod. proc. pen. - Effetti sul "dies a quo" ai fini dell'impugnazione cautelare - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'omessa comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'interessato è ristretto del rigetto di una richiesta di revoca di misura cautelare non ha incidenza sul "dies a quo" per proporre appello ex art. 310 cod. proc. pen., dovendo tale termine individuarsi in base alla regola generale desumibile dall'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, il "dies a quo" per impugnare un'ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice del dibattimento è stato individuato nel momento della lettura integrale del provvedimento in udienza, senza che rilevasse la rinuncia a comparire dell'imputato, essendo quest'ultimo a tutti gli effetti rappresentato dal suo difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)