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Sez. L, Sentenza n. 10369 del 26/10/1990 (Rv. 469540 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - REVOCA ED ANNULLAMENTO - RIPARTIZIONE DELLE EROGAZIONI INDEBITE - DIVIETO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 NEI PROCEDIMENTI IN CORSO - APPLICABILITÀ - EFFETTUAZIONE DI TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI IN VIA DI EROGAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469540-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - REVOCA ED ANNULLAMENTO - RIPARTIZIONE DELLE EROGAZIONI INDEBITE - DIVIETO - LIMITI - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 32 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 NEI PROCEDIMENTI IN CORSO - APPLICABILITÀ - EFFETTUAZIONE DI TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI IN VIA DI EROGAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - il quale, in tema di indebita attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni pensionistiche, modifica l'art. 80 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, considerando il dolo dell'interessato come unico ostacolo (salvo rimanendo il caso dell'inesistenza di rapporto assicurativo) allo esonero dall'Obbligo di restituzione dell'indebito, indipendentemente sia dalla natura dell'errore che ha dato luogo all'indebita erogazione sia dalla fase od operazione del procedimento amministrativo in cui esso si è verificato - è applicabile anche alle controversie in corso aventi ad oggetto l'Obbligo di restituzione di somme percepite anteriormente alla sua entrata in vigore, non essendo di ostacolo all'applicabilità della nuova norma, in Mancanza di accordi o di spontanei comportamenti di rinuncia del pensionato che possano far ritenere esaurito il rapporto, la circostanza che l'istituto previdenziale abbia già effettuato delle trattenute sulle prestazioni in via di erogazione. (V 4805/89, mass n 464193).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)