Sez. L, Sentenza n. 4805 del 14/11/1989 (Rv. 464193 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO - REVOCA ED ANNULLAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 52 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - EFFETTO ABROGATIVO DELL'ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - PORTATA - CORREZIONE E ANNULLAMENTO PER ERRORE O INESATTEZZA DELL'INPS - DIVIETO DI RIPETIZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE EROGATE - LIMITE - PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CIT. - RECUPERO SUCCESSIVO DELL'INDEBITO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO - REVOCA ED ANNULLAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 52 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - EFFETTO ABROGATIVO DELL'ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - PORTATA - CORREZIONE E ANNULLAMENTO PER ERRORE O INESATTEZZA DELL'INPS - DIVIETO DI RIPETIZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE EROGATE - LIMITE - PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CIT. - RECUPERO SUCCESSIVO DELL'INDEBITO - ESCLUSIONE.*
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - il quale dispone, al primo comma, che le pensioni ivi indicate "possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in Sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione", aggiungendo, al secondo comma, che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensioni risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato" - ha abrogato tacitamente, per incompatibilità ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, la precedente norma dell'art. 80, comma terzo, del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, in quanto (come risulta anche dalla ratio legis, che è criterio comprimario di esegesi ex art. 12, primo comma, delle preleggi) ha riconosciuto agli enti previdenziali la facoltà di provvedere alla correzione, o all'annullamento totale o parziale, di qualsiasi provvedimento contenente un errore od una inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto, ed ha reso pressoché illimitato, salvo il caso di dolo dell'interessato, il divieto di ripetizione delle somme indebitamente erogate, il quale, nella disciplina del citato art. 80 (di cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 854 del 1988, aveva dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sul rilievo della natura regolamentare della norma) dava luogo a disparità di trattamento fra il settore privato e quello pubblico (art. 206 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) in tema di prestazioni previdenziali. Detta norma, pertanto, mentre non trova applicazione ove l'i.N.P.S. abbia già provveduto al recupero delle somme indebitamente riscosse dall'assicurato, è invece applicabile, quale ius superveniens, ogni qualvolta risulti che, sebbene il provvedimento di rettifica della pensione liquidata illegittimamente sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della nuova legge, l'indebito non sia stato ancora recuperato in tutto o in parte.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 206, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)