Sez. 3, Sentenza n. 4143 del 14/05/1990 (Rv. 467143 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - DECRETO INGIUNTIVO EMESSO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DI STATO - NECESSITÀ - NOTIFICAZIONE DIRETTA ALLA AMMINISTRAZIONE - INVALIDITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - DECRETO INGIUNTIVO EMESSO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DI STATO - NECESSITÀ - NOTIFICAZIONE DIRETTA ALLA AMMINISTRAZIONE - INVALIDITÀ - CONSEGUENZE.*
Poiché alla notifica del decreto ingiuntivo, la quale produce gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale e fa scattare la decorrenza del termine per l'opposizione, sono applicabili le norme riguardanti la notifica della citazione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'amministrazione dello stato deve essere a questa notificato presso l'Avvocatura dello stato, ai sensi dell'art. 144 cod. proc. civ. ed 11 R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611. La Invalidità della notifica del detto decreto, ove eseguita direttamente all'amministrazione, ne rende ammissibile l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., sempre che dall'amministrazione sia fornita la prova del nesso di causalita tra quella nullità e la sua mancata conoscenza del decreto oggetto della notificazione (deducendosi altresì i motivi che si sarebbero potuti fare valere con l'opposizione ordinaria).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 643, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)