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Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005 (Rv. 582807 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA | Presupposti - Conoscenza non tempestiva del decreto per effetto della irregolarità della notificazione - Nozione - Conoscenza acquisita dopo la scadenza del termine per l'opposizione - Sufficienza - Conoscenza acquisita successivamente all'inizio del decorso del termine per l'opposizione - Insufficienza - Dimostrazione della inidoneità della conoscenza alla predisposizione e proposizione dell'opposizione in modo adeguato all'esercizio del diritto di difesa - Necessità - Relativa prova - Modalità - A mezzo di presunzioni - Attraverso la prova del modo e del momento della conoscenza.
Stato
decisa il 2005-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582807-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA

In tema di presupposti di ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo la conoscenza "non tempestiva" del decreto ingiuntivo per effetto della irregolarità della sua notificazione non si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tempestiva, bensì con una conoscenza acquisita o dopo la scadenza di detto termine o, prima di essa, in un momento nel quale l'opposizione non può più essere predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle difese dell'ingiunto. Tale principio (che è ispirato ad una logica non dissimile da quello di cui all'art. 294, primo comma, ed all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ.) comporta che la prova della non tempestiva conoscenza - che può essere fornita a mezzo di presunzioni ed in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta - non si può esaurire nella sola dimostrazione della nullità della notificazione del decreto. All'operatività del principio non si sottrae il caso in cui si tratti della notificazione nulla perché avvenuta presso la P.A., anziché presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)