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Sez. 1, Sentenza n. 3728 del 26/03/1992 (Rv. 476449 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere | Tributi doganali indebitamente versati - Azione di ripetizione - Allegazione della bolletta doganale di pagamento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476449-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - In genere

L'azione di ripetizione di tributi doganali indebitamente versati non esige necessariamente l'allegazione della bolletta doganale di pagamento (occorrente invece in sede di istanza di rimborso in via amministrativa, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), considerato che tale bolletta non è titolo del credito e che il suddetto versamento può essere desunto anche "aliunde" (nella specie, non avendo l'Amministrazione contestato gli ammontari analiticamente indicati dall'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)