Sez. 1, Sentenza n. 12911 del 18/12/1995 (Rv. 495131 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Tributi doganali indebitamente versati - Azione di ripetizione - Prova del versamento degli importi - Produzione della bolletta doganale - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
L'azione di ripetizione di tributi doganali indebitamente versati non esige necessariamente l'allegazione della bolletta doganale di pagamento - occorrente, invece, in sede di istanza di rimborso in sede amministrativa, a norma dell'art. 91 d.P.R. n. 43 del 1973 -; con la conseguenza che, in difetto di norme che impongano il preventivo esperimento del procedimento amministrativo, non possono valere in quello giudiziario prescrizioni limitative dei mezzi di prova dettate esclusivamente per il procedimento amministrativo di rimborso. Ne deriva che, non costituendo la bolletta doganale titolo del credito fatto valere in giudizio, la prova del versamento degli importi di cui si chieda il rimborso può essere desunta anche "aliunde" e, cioè, dal comportamento processuale dell'amministrazione ovvero attraverso l'espletamento di idonei mezzi di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)