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Sez. 1 - , Sentenza n. 11983 del 19/06/2020 (Rv. 657959 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI | Interessi sui crediti chirografari - Interruzione della prescrizione - Procedura fallimentare - Domanda di ammissione al passivo - Necessità - Differenze con l'amministrazione straordinaria - Regime precedente al d.lgs. n. 270 del 1999.
Stato
decisa il 2020-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657959-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI

Nel fallimento la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari è interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura solo dalla domanda di insinuazione al passivo, mentre nell'amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell'art. 209 l.fall., determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)