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Sez. 5 - , Sentenza n. 16415 del 09/06/2023 (Rv. 668237 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI | Fallimento - Domanda di insinuazione al passivo - Effetti - Interruzione della prescrizione del credito - Durata - Opponibilità al debitore tornato "in bonis" - Fattispecie in tema di fallimento del contribuente.
Stato
decisa il 2023-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668237-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI

La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, senza tener conto dell'effetto interruttivo a efficacia permanente della domanda di ammissione al passivo, aveva ritenuto prescritta la pretesa erariale esercitata nei confronti del contribuente fallito, una volta che questi, con la chiusura della procedura concorsuale, era ritornato "in bonis").

Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 120, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)