Sez. L - , Sentenza n. 21376 del 29/08/2018 (Rv. 650211 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pubblico impiego privatizzato - Assunzione a tempo indeterminato - Lavoratore che in precedenza aveva stipulato un contratto a termine - Periodo di prova - Obbligatorietà - Fondamento - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
Le assunzioni nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, anche se precedute da un contratto di lavoro a termine per il quale sia stata superata la prova, sono "ex lege" assoggettate all'esito positivo di un periodo di prova, in forza di quanto previsto dall'art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 28 del d.P.R. n. 487 del 1994, non trovando applicazione l'art. 2096 c.c.; l'autonomia contrattuale è abilitata esclusivamente alla determinazione della durata del periodo di prova, nei limiti di quanto previsto dalla contrattazione collettiva ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di accertamento della illegittimità del recesso intimato per mancato superamento del patto di prova, aveva ritenuto irrilevante ogni valutazione formulata in relazione al pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 09/05/1994 num. 487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)