Sez. L, Ordinanza n. 10397 del 20/04/2026 (Rv. 678700-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Esclusione normativa per i pubblici dipendenti a tempo indeterminato - Deroga in caso di mancato superamento del periodo di prova – Insussistenza - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), l'esclusione dalla prestazione stabilita, dall'art. 2 del d.lgs n. 22 del 2015, per i pubblici dipendenti assunti a tempo indeterminato si applica anche all'ipotesi di recesso dell'Amministrazione per mancato superamento del periodo di prova, il quale ha il solo effetto di impedire la prosecuzione del rapporto, senza incidere sulla natura dello stesso che, sorto a tempo indeterminato, mantiene le sue caratteristiche sul piano previdenziale, tra cui quella dell'insussistenza del diritto alla NASpI.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 13, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)