Sez. 1, Sentenza n. 245 del 26/01/1968 (Rv. 331152 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - RIFERIMENTO AI CRITERI DELLA LEGGE IN BASE ALLA QUALE E STATA DISPOSTA L'ESPROPRIAZIONE - APPLICABILITA DI CRITERI DESUNTI DA ALTRE LEGGI - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - RIFERIMENTO AI CRITERI DELLA LEGGE IN BASE ALLA QUALE E STATA DISPOSTA L'ESPROPRIAZIONE - APPLICABILITA DI CRITERI DESUNTI DA ALTRE LEGGI - ESCLUSIONE.*
Ogni questione in materia di indennizzo per espropriazione per pubblico interesse rientra nella Competenza giurisdizionale del giudice ordinario. Tale giudice, al fine di stabilire la giusta misura dell'indennita, deve fare riferimento, ai criteri della legge in base alla quale l'espropriazione e stata disposta e non puo applicare criteri diversi, desunti da altre leggi che regolano materie analoghe, o dalla stessa legge fondamentale in materia di espropriazione del 1865. Le norme sui criteri di indennizzo sono, infatti, strettamente connesse a quelle concernenti le cause che determinano le varie e diverse espropriazione e le une e le altre costituiscono un insieme organico ed inscindibile che non soffre possibilita di sostituzione o commistione. (nella specie, i giudici di merito, pur avendo riconosciuto che l'espropriazione era stata disposta in base alla legge 5 aprile 1908, n.141, approvante il piano regolatore della citta di Torino, avevano ritenuto che la valutazione dell'indennita di espropriazione dovesse compiersi, anziche con riferimento all'art. 5 della medesima legge, che disponeva in proposito con criteri di particolare favore per l'espropriante, in base ai criteri generali fissati nella legge 25 giugno 1865, n.2359).*
Riferimenti normativi: Legge 05/04/1908 num. 141 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)