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Sez. L, Sentenza n. 1595 del 22/02/1985 (Rv. 439581 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - INFERMITÀ PER DIFETTI VISIVI - INCIDENZA - CORREZIONE MEDIANTE L'USO DI PROTESI OCULISTICA - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439581-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - INFERMITÀ PER DIFETTI VISIVI - INCIDENZA - CORREZIONE MEDIANTE L'USO DI PROTESI OCULISTICA - RILEVANZA - LIMITI.*

In tema di pensione d'Invalidità, l'indagine relativa alla incidenza sulla capacità di guadagno di infermità per difetti visivi, pur dovendo tener conto delle correzioni apportabili al "visus" con l'uso di adeguata protesi oculistica, non può prescindere dalla valutazione dell'effettiva entità della menomazione, nonché dell'efficacia e tollerabilità del mezzo di protesi nella proficua e non usurante utilizzazione delle residue energie lavorative dell'assicurato, in attività confacenti alle sue attitudini. (V 4242/78, mass n 393887; (V 3626/77, mass n 387247).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)