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Sez. L, Sentenza n. 3626 del 08/08/1977 (Rv. 387247 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - INFERMITA O DIFETTI AGLI OCCHI - CORREGGIBILITA PER MEZZO DI OCCHIALI - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387247-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - INFERMITA O DIFETTI AGLI OCCHI - CORREGGIBILITA PER MEZZO DI OCCHIALI - RILEVANZA - LIMITI.*

In tema di pensione d'invalidita, l'indagine relativa all'incidenza sulla capacita di guadagno di infermita o difetti visivi, pur dovendo tener conto delle correzioni apportabili al visus con l'uso di adeguata protesi oculistica, non puo prescindere dalla valutazione dell'effettiva entita della menomazione, nonche dell'efficacia e tollerabilita del mezzo di protesi nella proficua e non usurante utilizzazione delle residue energie lavorative dell'assicurato, in attivita confacenti alle sue attitudini. (V 506/68, mass n 331572).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)