Sez. L, Sentenza n. 3626 del 08/08/1977 (Rv. 387247 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - INFERMITA O DIFETTI AGLI OCCHI - CORREGGIBILITA PER MEZZO DI OCCHIALI - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - INFERMITA O DIFETTI AGLI OCCHI - CORREGGIBILITA PER MEZZO DI OCCHIALI - RILEVANZA - LIMITI.*
In tema di pensione d'invalidita, l'indagine relativa all'incidenza sulla capacita di guadagno di infermita o difetti visivi, pur dovendo tener conto delle correzioni apportabili al visus con l'uso di adeguata protesi oculistica, non puo prescindere dalla valutazione dell'effettiva entita della menomazione, nonche dell'efficacia e tollerabilita del mezzo di protesi nella proficua e non usurante utilizzazione delle residue energie lavorative dell'assicurato, in attivita confacenti alle sue attitudini. (V 506/68, mass n 331572).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)