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Sez. L, Sentenza n. 2949 del 05/07/1977 (Rv. 386495 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA ALLA LETTURA ED ANTERIORE AL DEPOSITO DELLA SENTENZA MOTIVATA - LEGITTIMITA - ANTICIPAZIONE DEL TERMINE FINALE PER LA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386495-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPOSIZIONE SUCCESSIVA ALLA LETTURA ED ANTERIORE AL DEPOSITO DELLA SENTENZA MOTIVATA - LEGITTIMITA - ANTICIPAZIONE DEL TERMINE FINALE PER LA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*

Nelle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatorie il regolamento di Competenza puo essere proposto anche prima del deposito in cancelleria della sentenza motivata, purche dopo l'avvenuta lettura in udienza del dispositivo della pronuncia con la quale il giudice adito confermi o declini la propria Competenza, tenuto conto della caratteristica natura e funzione di tale mezzo di impugnazione, della ristrettezza dello oggetto della contestazione su cui il regolamento deve intervenire e degli amplissimi poteri di indagine e di valutazione attribuiti alla Corte di Cassazione in materia di Competenza in genere. La ammissibilita del regolamento ante tempus, rispetto al deposito della sentenza motivata, non comporta, peraltro, l'anticipazione del termine finale per la proposizione dell'impugnazione, stabilito con la decorrenza di cui all'art 47 cod proc civ, in correlazione con l'art 430 dello stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)