Sez. L, Sentenza n. 5174 del 08/09/1980 (Rv. 409021 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Il potere di proporre impugnazione contro le sentenze emesse secondo il rito di cui alla legge 11 agosto 1973 n 533, dal giudice del lavoro (o dalle Sezioni specializzate agrarie) non sorge con la semplice lettura del dispositivo in udienza, il quale non costituisce sentenza impugnabile, salvo il caso eccezionale previsto dal secondo comma dell'art 433 (nuovo testo) cod proc civ (proposizione di appello con riserva dei motivi nell'ipotesi di esecuzione iniziata in forza del dispositivo della sentenza di primo grado), ma presuppone che la sentenza sia stata depositata in cancelleria completa nei suoi elementi costitutivi, in quanto solo con tale adempimento la decisione puo costituire oggetto di censure specifiche e motivate. (V 2949/77, mass n 386495; (Conf 942/78, mass n 390279; (Conf 2896/77, mass n 386465).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)