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Sez. 3, Sentenza n. 545 del 06/02/1978 (Rv. 389852 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL CREDITORE COSTITUENTE FATTO SOPRAVVENUTO DI PER SE IDONEO A DETERMINARE L'EVENTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389852-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL CREDITORE COSTITUENTE FATTO SOPRAVVENUTO DI PER SE IDONEO A DETERMINARE L'EVENTO - DIRITTO AL RISARCIMENTO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

In tema di risarcimento del danno, sia contrattuale che extracontrattuale, il comportamento colposo del creditore, qualora non configuri mera concausa dell'evento, ma costituisca fatto sopravvenuto di per se idoneo a determinare l'evento medesimo, spezzando, ogni nesso eziologico fra questo e l'illecito altrui, comporta esclusione del diritto al risarcimento stesso. (nella specie, l'acquirente di una lavatrice aveva subito lesioni personali introducendo il braccio nell'apparato centrifugo, mentre era in movimento, pur sapendo che non funzionava un congegno per il blocco automatico della lavatrice stessa a seguito dell'apertura del coperchio. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione con la quale i giudici del merito avevano affermato che la responsabilita del venditore, per il difettoso funzionamento di quel congegno, non comportasse l'Obbligo di risarcire il danno derivante dalle indicate lesioni). (V 2066/75, mass n 375791).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1512, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)