Sez. 3, Sentenza n. 2066 del 23/05/1975 (Rv. 375791 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI AZIONI COLPOSE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - APPLICABILITA - LIMITI - AZIONE SOPRAVVENUTA - IMPUTABILITA AL DANNEGGIANTE - PROVA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - PLURALITA DI AZIONI COLPOSE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - APPLICABILITA - LIMITI - AZIONE SOPRAVVENUTA - IMPUTABILITA AL DANNEGGIANTE - PROVA - MANCANZA - IRRILEVANZA.*
In tema di danni da fatto illecito, ove l'evento sia riferibile a piu azioni colpose, il principio dell'equivalenza delle cause e della conseguente responsabilita dell'autore di ciascuna di esse, trova temperamento in quello della causalita giuridica, desumibile dall'art 41 cod pen, in base al quale e chiamato a rispondere il solo autore dell'Azione sopravvenuta, se questa presenti, rispetto alla produzione dell'evento, un'efficienza causale straordinaria ed eccezionale, tale da rendere irrilevanti le altre azioni preesistenti e da interromperne il nesso causale con l'evento. Detto temperamento presuppone pero che l'Azione assunta come causa efficiente ed immediata sia compiuta da un terzo o dal danneggiato, e non anche dallo stesso danneggiante, perche, in tale ipotesi, l'Azione sopravvenuta non presenta mai caratteri di straordinarieta ed eccezionalita rispetto a quella antecedente, rimanendo entrambe strettamente legate come concause, in relazione alla provenienza dal medesimo soggetto. Ne consegue che il danneggiante, contro il quale sia stata raggiunta la prova di una prima Azione colposa (nella specie per aver consentito che il danneggiato salisse a bordo di un trattore agricolo palesemente inadatto al trasporto di persone), non puo invocare, ad escludere il nesso causale, la mancata prova di una successiva Azione colposa a lui stesso ascritta dal danneggiato (nella specie improvvisa partenza del trattore dopo un temporaneo arresto). (V 2488/74, mass n 370918).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)