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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 46 del 1999

Decisione
decisa il 1999-02-22, depositata il 1999-02-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:46
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24445

  • Contenzioso tributario
  • Proponibilità dell'azione giudiziaria
  • Condizionamento della stessa al previo esperimento del ricorso amministrativo
  • Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
  • Questione concernente una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, poiché con la sentenza n. 132 del 1998, successiva al provvedimento di rinvio, l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Norme impugnate

  • art. 20 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal Tribunale di Nola, seconda Sezione civile, nel procedimento civile vertente tra Vitale Domenico s.r.l. e il comune di Cicciano, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice relatore Riccardo Chieppa;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 28 maggio 1997 (r.o. n. 266 del 1998), il Tribunale di Nola, seconda Sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui stabilisce l'obbligo per il contribuente di esperire i rimedi in via amministrativa onde poter accedere alla tutela innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria; che, ad avviso del giudice a quo il quale, peraltro, a sostegno della rilevanza della questione, richiama varie pronunzie della Corte, che hanno dichiarato incostituzionali norme simili a quella in esame, la norma censurata comporterebbe una limitazione alla proponibilità dell'azione giudiziaria là dove non prevede la possibilità per il soggetto contribuente di adire direttamente l'A.G.O., in particolare quando, come nel caso in esame, la controversia attiene solo all'interpretazione ed all'applicazione della legge e non implica accertamenti tecnici, che potrebbero giustificare un previo esame in sede amministrativa.
punto 2
Considerato che con la sentenza n. 132 del 1998, successiva all'ordinanza che ha sollevato la questione, l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo; che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione dal Tribunale di Nola, seconda Sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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