Sez. 5, Sentenza n. 307 del 25/03/1968 Ud. (dep. 02/05/1968) Rv. 107742 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA -FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - DESTINAZIONE DI BENI DELL'IMPRESA AL DI FUORI DEI FINI SPECULATIVI DELLA STESSA - E TALE - FATTISPECIE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA -FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITA INESISTENTI - DISTRAZIONE - DESTINAZIONE DI BENI DELL'IMPRESA AL DI FUORI DEI FINI SPECULATIVI DELLA STESSA - E TALE - FATTISPECIE.*
La destinazione di beni dell'impresa al di fuori dei fini speculativi della stessa, con l'implicita preventiva accettazione del risultato negativo di tale condotta nei confronti della massa, costituisce distrazione. (nella specie, si e ritenuto che costituisse distrazione il fatto di dare denaro in prestito a terzi). (V.105174, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)