Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185891 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - NOZIONE DI DISTRAZIONE - REATO DI PURA CONDOTTA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - NOZIONE DI DISTRAZIONE - REATO DI PURA CONDOTTA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il delitto di distrazione fallimentare non è un reato di pura condotta, in quanto in esso è configurabile un evento storico naturalistico. La distrazione, infatti, è il "compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale, affetto da anomalie genetiche e/o funzionali, dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile" (nella specie la Cassazione ha ritenuto condivisibile la tesi dei giudici di appello che avevano individuato l'evento naturalistico di una distrazione, operata a mezzo di prestiti-finanziamenti, nella diminuzione del patrimonio delle banche il cui denaro veniva stornato dai loro fondi in violazione di leggi, per fini riguardanti un "gruppo" e senza garanzie patrimoniali - o su garanzie elusive). (V mass n 165673; (V mass n 116879; (V mass n 115675, ed ivi citate; (V mass n 108581; (V mass n 107742).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)