Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5039 del 21/02/2019 (Rv. 653064 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione - Termine di sospensione per l'impugnazione dell'atto impositivo - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Cumulabilità - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 7 quater, comma 189, del d.l. n.193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione previsti dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale, con la conseguenza che durante detto periodo è sospeso il termine per proporre l'istanza di accertamento con adesione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 189, Legge 01/12/2016 num. 225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)