Sez. 5, Sentenza n. 16876 del 24/07/2014 (Rv. 632070 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione e definizione agevolata ai sensi dell'art. 15, comma 8, della legge n. 289 del 2002 - Sospensione dei termini per impugnare prevista dall'una e dall'altra disciplina - Cumulabilità - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
La sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso di accertamento, prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l'avviso di accertamento prevista dall'art. 15, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi, in coerenza, peraltro, con la non cumulabilità della sospensione feriale con quella di cui alla legge n. 289 del 2002. Ne consegue che ove il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione relativamente ad un avviso di accertamento rientrante nel campo d'applicazione di ambedue le norme, e tale accertamento non si perfezioni, il termine per l'impugnazione dell'avviso resta sospeso solo sino al 60° giorno successivo 19 aprile 2004, secondo la previsione dell'art. 15, comma 8, citato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)