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Sez. 3, Sentenza n. 13316 del 30/06/2015 (Rv. 635983 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Applicabilità in favore del semplice detentore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635983-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE

Presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. è la qualità di possessore in capo alla persona che richiede l'indennità per i miglioramenti eseguiti sulla cosa, sicché non si applica nei confronti del mero detentore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)