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Sez. 2, Sentenza n. 17245 del 22/07/2010 (Rv. 614181 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE | Art. 1150 cod. civ. - Applicabilità in favore del detentore - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di preliminare di vendita con consegna anticipata del bene.
Stato
decisa il 2010-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614181-01

POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITÀ PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE

La norma dell'art. 1150 cod. civ., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può, dunque, essere applicata in via analogica al detentore; ne consegue che, qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, la relazione del promissario acquirente con il bene si definisce in termini di detenzione qualificata, sicché l'art. 1150 cod. civ. non si applica a tale ipotesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1151, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)