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Sez. 5 - , Sentenza n. 34998 del 20/10/2020 Ud. (dep. 09/12/2020) Rv. 279985 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Ricorso del procuratore generale presso la corte d’appello - Mancanza delle condizioni legittimanti l’impugnazione ex art. 593-bis cod. proc. pen. - Accoglimento del ricorso - Conseguenze - Rinvio al giudice di primo grado - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279985-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza proscioglimento dell'imputato per remissione di querela in relazione alla contestazione di un reato procedibile d'ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 4 CORTE COST., Legge 06/02/2018 num. 11 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)