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Sez. L - , Ordinanza n. 8406 del 23/03/2023 (Rv. 667145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Fondo di garanzia - Ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette - Liquidazione delle somme dovute - Conversione al lordo ad opera dell’INPS - Necessità - Conseguenze - Imposte erariali - Trattenuta dell’INPS quale sostituto d’imposta - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2023-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell'INPS, anche ove il lavoratore abbia ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro per somme nette, il calcolo dei crediti dovuti al lavoratore per differenze retributive e trattamento di fine rapporto deve avvenire sempre al lordo e, pertanto, l'INPS, nel liquidare la propria obbligazione, deve provvedere alla conversione al lordo, per poi operare in qualità di sostituto d'imposta, trattenendo l'importo dovuto per le imposte erariali, sempreché non dimostri che le ritenute siano state già operate e versate all'erario.

Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)