Sez. L, Sentenza n. 21211 del 05/10/2009 (Rv. 610447 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Accertamento e liquidazione dei crediti pecuniari - Al lordo delle ritenute fiscali - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 600 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)