Sez. L, Sentenza n. 5098 del 04/09/1980 (Rv. 408957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIVI CONTRATTI A TERMINE RISPONDENTI A SPECIFICHE PREVISIONI LEGALI ED INERENTI AD OBIETTIVE ESIGENZE DELL'IMPRESA - FRODE ALLA LEGGE N 230 DEL 1962 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - SUCCESSIVI CONTRATTI A TERMINE RISPONDENTI A SPECIFICHE PREVISIONI LEGALI ED INERENTI AD OBIETTIVE ESIGENZE DELL'IMPRESA - FRODE ALLA LEGGE N 230 DEL 1962 - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In presenza di successivi contratti a termine, che rispondendo a specifiche previsioni legali, ineriscono ad obiettive esigenze dell'impresa, non puo desumersi dalla semplice iterazione degli stessi una frode alla legge 18 aprile 1962 n 230, prevista, con presunzione iuris tantum 'in ogni caso quando si tratti di successive assunzioni a termine intese ad eludere le Disposizionì della legge stessa, quando i successivi contratti non siano fra loro omogenei sia perche hanno avuto cause e finalita differenti, sia perche si sono svolti con mansioni ed in localita diverse. (nella specie, il primo contratto à termine era stato stipulato ex art lettera C) della legge n 230 del 1962, mentre il secondo era stato stipulato ex art 1 lettera b) della stessa legge).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)