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Sez. 2, Sentenza n. 5123 del 03/03/2011 (Rv. 617231 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITÀ MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE | Divieto di immissione in commercio di medicinali non autorizzati - Sanzione amministrativa - Particolare qualità del contravventore (fabbricante) - Necessità - Esclusione - Depositario - Applicabilità della prescrizione di cui all'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 119 del 1999 - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617231-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - SPECIALITÀ MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO) - IN GENERE

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, a carico di chi immette in commercio farmaci senza autorizzazione, non richiede una particolare qualità (fabbricante) del contravventore e si applica, pertanto, anche al depositario dei suddetti farmaci, se li immette in commercio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 119 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)