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Sez. 2, Sentenza n. 27782 del 20/12/2011 (Rv. 620622 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Comunicazione - Forme - Utilizzo, da parte del legislatore, del termine "notificazione" - Esecuzione mediante ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema commercializzazione di farmaci.
Stato
decisa il 2011-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620622-01

NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI

L'uso, da parte del legislatore, del termine "notificazione", al di fuori dell'ambito processuale, può servire anche ad indicare una forma di comunicazione, per gli atti di carattere recettizio, diversa da quella tramite ufficiale giudiziario. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione dell'art. 19, secondo comma, del d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178, sul presupposto che tale disposizione imponesse al responsabile dell'immissione in commercio di un medicinale, quale unica forma per la comunicazione in essa prevista, la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/05/1991 num. 178 art. 19, Decreto Legisl. 29/05/1991 num. 178 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)